Art. 8.

      1. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 412-ter. - (Altre modalità di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409 del presente codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere svolta presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
      Gli accordi di conciliazione raggiunti nelle sedi previste dal primo comma, sottoscritti dalle parti interessate e dal conciliatore, acquistano efficacia di titolo esecutivo a seguito di provvedimento del giudice del tribunale competente su istanza della parte interessata. Si applica il quinto comma dell'articolo 411.
      Il tentativo di conciliazione effettuato ai sensi del primo comma, ove non si pervenga ad una conciliazione, tiene luogo del tentativo di cui all'articolo 410 e determina la procedibilità dell'azione giudiziaria a condizione che:

          1) sia stato esperito da un conciliatore su richiesta congiunta delle parti;

          2) sia stato effettuato sulla base di memorie scritte dell'attore e del convenuto

 

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che illustrino le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e della resistenza.

      Il verbale del tentativo di conciliazione deve essere redatto e sottoscritto dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. In tale verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo e quant'altro ritenga utile portare a conoscenza del giudice per il procedimento. Ad esso devono essere allegate le memorie di cui al terzo comma, numero 2).
      Il verbale di mancata conciliazione è depositato presso la cancelleria del giudice competente unitamente al ricorso di cui all'articolo 414. Il giudice, ove accerti che sono state rispettate le condizioni di cui al terzo comma e che la domanda corrisponde all'oggetto per il quale è stato esperito il tentativo di conciliazione, procede direttamente a fissare l'udienza di discussione.
      Il verbale di conciliazione è acquisito agli atti del procedimento e produce tutti gli ulteriori effetti del tentativo di conciliazione esperito ai sensi dell'articolo 410».

      2. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 412-quater. - (Collegio di conciliazione e di arbitrato). - Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dai contratti collettivi ovvero di avvalersi delle camere arbitrali previste dall'articolo 82, comma 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le controversie di cui all'articolo 409 del presente codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e di arbitrato irrituale costituito ai sensi del presente articolo. È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre

 

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le controversie indicate dal presente comma al collegio di conciliazione e di arbitrato.
      Il collegio di conciliazione e di arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati patrocinanti in cassazione.
      La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e di arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda.
      Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e di arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla data della notifica del ricorso procede ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio di conciliazione e di arbitrato. Ove ciò non avvenga ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.
      In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio di conciliazione e di arbitrato, la parte convenuta, entro trenta giorni dalla data di tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto e l'indicazione dei mezzi di prova.
      Entro dieci giorni dalla data di deposito della memoria difensiva di cui al quinto comma il ricorrente può depositare presso la sede del collegio di conciliazione e di arbitrato una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può
 

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depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.
      Il collegio di conciliazione e di arbitrato fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti nel domicilio eletto almeno dieci giorni prima. All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce si applicano le disposizioni dell'articolo 411, primo comma, del presente codice e dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se la conciliazione non riesce il collegio provvede, ove occorra, ad interrogare le parti e ad ammettere ed espletare le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, ai fini dell'assunzione delle stesse e della discussione orale.
      La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter.
      La decorrenza di tutti i termini della procedura di conciliazione e di arbitrato è sospesa nel periodo dal 1o agosto al 15 settembre di ogni anno.
      Il lodo è depositato, a cura della parte interessata, nella cancelleria della corte d'appello, in funzione di giudice del lavoro, nel cui distretto è la sede del collegio di conciliazione e di arbitrato ed è dichiarato esecutivo con decreto se non è proposta tempestivamente l'impugnazione di cui all'ottavo comma. Contestualmente all'impugnazione del lodo può essere proposta opposizione alla dichiarazione di esecutività del lodo per gravissimo danno o per manifesta fondatezza dell'impugnazione. In caso di impugnazione tempestiva la dichiarazione di esecutività del lodo è ammessa se non è proposta la contestuale opposizione o se questa è rigettata. Se l'opposizione è accolta la dichiarazione di esecutività è emessa solo in caso di rigetto dell'impugnazione.
 

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      Il compenso del presidente del collegio di conciliazione e di arbitrato è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato in ricorso e viene versato dalle parti per metà ciascuna presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente del medesimo collegio almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente del collegio e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'uno per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.
      I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio di conciliazione e di arbitrato e del proprio arbitro di parte».